Marco Gaudino – Autenticità dell’ esecuzione

Ricevo e pubblico questo contributo di Marco Gaudino, dedicato alle questioni poste dalla credibilità della musica registrata.

La musica classica ha bisogno di una nuova garanzia: l’ autenticità dell’esecuzione
di Marco Gaudino

La rivoluzione tecnologica ha trasformato profondamente il modo di produrre, registrare e diffondere la musica. Oggi è possibile correggere l’ intonazione, modificare il timbro, sostituire singole note, intervenire sul ritmo, sovrapporre tracce, ricostruire parti di un’esecuzione e, con l’intelligenza artificiale, arrivare persino a generare o modificare contenuti audio in modo difficilmente distinguibile da una registrazione autentica. Questa evoluzione può rappresentare una straordinaria opportunità creativa. Ma pone anche una questione culturale che, soprattutto nella musica classica, non può essere ignorata: quando ascoltiamo un’ esecuzione, stiamo ascoltando realmente ciò che l’ interprete ha suonato? La domanda non riguarda soltanto la tecnologia. Riguarda il significato stesso della parola esecuzione. Nella musica classica l’ interprete non è semplicemente il mezzo attraverso il quale una partitura diventa suono. Il suo controllo dell’ intonazione, del respiro, dell’ articolazione, della dinamica, del fraseggio, del tempo e della qualità timbrica costituisce parte integrante del risultato artistico. Per questo sarebbe opportuno introdurre una specifica normativa che riconosca e tuteli l’ autenticità dell’ esecuzione musicale dal vivo.

Una proposta: il marchio “Esecuzione Autentica dal Vivo”

La legge potrebbe istituire una certificazione nazionale, eventualmente armonizzata a livello europeo, denominata “Esecuzione Autentica dal Vivo”.
Il marchio potrebbe essere attribuito alle registrazioni di musica classica che rispettino determinati requisiti:

  • l’esecuzione deve essere stata effettuata realmente da uno o più interpreti;
  • la registrazione deve derivare da una performance musicale effettivamente eseguita;
  • non devono essere utilizzati sistemi di intelligenza artificiale per sostituire o ricreare l’esecuzione dell’interprete;
  • non devono essere utilizzati sistemi automatici per modificare sostanzialmente intonazione, ritmo, articolazione, dinamica o timbro dell’esecuzione;
  • eventuali interventi tecnici di montaggio devono essere dichiarati;
  • eventuali sovraincisioni devono essere esplicitamente indicate;
  • deve essere conservata una traccia documentale dell’esecuzione originale.

La legge non dovrebbe necessariamente vietare editing o la post-produzione. Dovrebbe invece impedire che un prodotto profondamente manipolato venga presentato al pubblico come registrazione fedele di una performance reale.

Non una guerra contro la tecnologia

Un simile provvedimento non avrebbe lo scopo di demonizzare la tecnologia.La registrazione musicale ha sempre utilizzato strumenti tecnici. Il montaggio, il missaggio, la microfonazione e la correzione di problemi tecnici fanno ormai parte della produzione musicale. La questione cambia quando la tecnologia non si limita più a documentare l’ esecuzione, ma sostituisce le capacità dell’ interprete. Correggere un rumore di fondo è una cosa. Correggere sistematicamente l’ intonazione di un flautista è un’altra. Sostituire una nota sbagliata è un intervento ancora diverso. Generare artificialmente una frase musicale che l’ interprete non ha mai realmente eseguito significa, invece, entrare in una dimensione completamente differente. È proprio questo confine che una legge dovrebbe rendere riconoscibile.


Il diritto del pubblico a sapere cosa sta ascoltando

Il principio fondamentale potrebbe essere semplice: «Il pubblico deve avere il diritto di sapere se sta ascoltando una performance realmente eseguita dall’interprete, oppure un prodotto musicale significativamente ricostruito attraverso tecnologie digitali o sistemi di intelligenza artificiale». Non si tratta soltanto di tutela dell’ ascoltatore. È anche tutela dell’ interprete. Un giovane violinista, pianista, cantante o flautista costruisce la propria reputazione attraverso anni di studio. La sua identità artistica deriva dalla capacità di produrre realmente determinati risultati musicali. Se una registrazione può essere trasformata tecnologicamente fino a rendere perfetta un’ esecuzione imperfetta, il rischio è che venga progressivamente alterato anche il concetto di competenza professionale. La registrazione potrebbe finire per documentare non ciò che l’ artista sa fare, ma ciò che il software è riuscito a correggere.

Una distinzione necessaria

La normativa potrebbe introdurre almeno tre categorie:

  1. Esecuzione Autentica dal Vivo
    Performance reale, senza alterazioni sostanziali delle caratteristiche musicali prodotte dall’ interprete.
  2. Esecuzione dal Vivo con Post-produzione
    Performance reale sottoposta a interventi tecnici dichiarati, purché non sostitutivi delle principali caratteristiche dell’ esecuzione.
  3. Produzione Musicale Elaborata o Sintetica
    Registrazione nella quale sistemi digitali, AI, campionamenti o manipolazioni sostanziali abbiano modificato o ricostruito l’ esecuzione.

Queste categorie non dovrebbero essere considerate migliori o peggiori in assoluto.
Dovrebbero semplicemente essere trasparenti.

Un certificato digitale dell’esecuzione

La tecnologia potrebbe essere utilizzata proprio per garantire l’autenticità.
Ogni registrazione certificata potrebbe essere accompagnata da un certificato digitale dell’esecuzione, contenente informazioni essenziali:

  • luogo e data della performance;
  • interpreti;
  • strumenti utilizzati;
  • repertorio eseguito;
  • modalità di registrazione;
  • eventuali sovraincisioni;
  • interventi di montaggio;
  • eventuali sistemi automatici utilizzati;
  • eventuali interventi di intelligenza artificiale.

In questo modo la tecnologia non sarebbe il nemico dell’ autenticità: diventerebbe lo strumento attraverso il quale l’ autenticità può essere dimostrata.

Particolare tutela per la musica classica

La musica classica presenta caratteristiche che rendono particolarmente importante questo problema. In un’esecuzione classica il valore artistico non risiede esclusivamente nella correttezza delle note. Un flautista, per esempio, deve controllare contemporaneamente respirazione, sostegno, articolazione, posizione della lingua, gestione dell’aria, intonazione, vibrato, dinamica e fraseggio. Una registrazione digitalmente perfezionata potrebbe cancellare proprio quelle caratteristiche che costituiscono la testimonianza concreta della competenza dell’interprete.
Il rischio è quindi quello di creare una musica apparentemente perfetta ma progressivamente separata dall’atto umano che dovrebbe produrla.

La legge dovrebbe tutelare anche l’ insegnamento musicale

Il problema diventerebbe ancora più importante nel settore educativo. Un docente deve poter utilizzare registrazioni come modelli attendibili per gli studenti. Se una registrazione apparentemente eseguita da un grande interprete è stata pesantemente corretta, lo studente potrebbe confrontare la propria esecuzione reale con un modello che nella realtà nessun essere umano sarebbe in grado di produrre senza interventi tecnologici. Si rischierebbe così di creare un modello didattico irrealistico. La certificazione dell’ autenticità consentirebbe invece di distinguere: “Questo è ciò che un essere umano ha realmente eseguito” da “Questo è il risultato ottenuto dopo l’ elaborazione tecnologica della registrazione”.

Un principio culturale prima ancora che commerciale

La proposta non dovrebbe essere interpretata come una limitazione alla libertà artistica. Chiunque dovrebbe essere libero di utilizzare Auto-Tune, editing, AI, campionamenti e qualsiasi altra tecnologia consentita dalla legge. Il punto è un altro: la libertà di manipolare un’ opera deve convivere con il diritto di non essere ingannati sulla natura del prodotto che stiamo ascoltando.

Del resto, l’ Unione Europea si sta già muovendo nella direzione della trasparenza dei contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale. L’articolo 50 dell’AI Act prevede obblighi di marcatura e trasparenza per determinati contenuti artificialmente generati o manipolati, compresi quelli audio; gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 sono applicabili dal 2 agosto 2026. La proposta per la musica classica potrebbe quindi rappresentare un’ estensione settoriale di un principio già presente nell’ ordinamento europeo: la trasparenza sull’ origine e sulla manipolazione dei contenuti.

Verso una “Carta dell’ autenticità musicale”

La legge potrebbe infine istituire una vera e propria Carta dell’ Autenticità Musicale, sottoscritta da conservatori, orchestre, teatri, festival, istituzioni culturali, case discografiche e piattaforme digitali. L’ obiettivo non sarebbe tornare al passato. Sarebbe impedire che il progresso tecnologico faccia scomparire una distinzione fondamentale: un essere umano che suona uno strumento non è la stessa cosa di un software che produce il risultato sonoro di quello strumento. La musica classica potrebbe così diventare un settore nel quale la tecnologia viene accettata, ma l’ autenticità viene dichiarata. Perché una registrazione può essere perfetta. Ma una vera esecuzione musicale contiene qualcosa che nessun algoritmo dovrebbe poter nascondere: la presenza, il rischio, l’ errore possibile e la capacità dell’ interprete di trasformare, in quel preciso momento, una partitura scritta in un’ esperienza umana.

Una futura legge sull’ autenticità delle esecuzioni musicali non dovrebbe quindi vietare la tecnologia. Dovrebbe stabilire un principio molto più semplice e moderno: «chi utilizza la tecnologia è libero di farlo; chi ascolta deve essere libero di sapere quanto di ciò che ascolta appartenga realmente all’ interprete.» Nella musica classica questo principio avrebbe un valore particolarmente profondo. Perché preservare l’ autenticità dell’esecuzione significa preservare non soltanto il suono, ma anche il valore umano, professionale e artistico dell’ interprete che quel suono ha prodotto.


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